Semestre anticipato di tirocinio per l'accesso alla professione notarile L’art. 41, c. 6, lett. d della Legge n. 247/2012 (legge di riforma dell’ordinamento professionale forense) prevede, per gli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del Corso di Laurea in Giurisprudenza, la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio per l’accesso alla professione forense in costanza degli studi universitari e, comunque, prima del conseguimento del diploma di laurea.Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento, teorico e pratico, del praticante avvocato, finalizzato al conseguimento delle capacità necessarie per l’esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale e all’acquisizione dei principi etici e delle regole deontologiche della stessa professione.CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO ANTICIPATO DI UN SEMESTRE DI TIROCINIOPuò chiedere di essere ammesso all’anticipazione di un semestre di tirocinio, in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea, lo studente che:sia iscritto all’ultimo anno del corso di laurea;abbia superato gli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea ed abbia ottenuto CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:Diritto privato (IUS/01);Diritto processuale civile (IUS/15);Diritto penale (IUS/17);Diritto processuale penale (IUS/16);Diritto amministrativo (IUS/10);Diritto costituzionale (IUS/08);Diritto dell’Unione europea (IUS/14);goda del pieno esercizio dei diritti civili;non si trovi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18 della legge;non sia sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;non abbia riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;in caso di ammissione mantenga una condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.PROCEDURA PER L’ATTIVAZIONE1. lo studente inoltra domanda di autorizzazione al Consiglio di Dipartimento;2. il Dipartimento, in caso di istruttoria positiva della richiesta, rilascia allo studente l'attestazione che sancisca il possesso, da parte dello stesso, dei requisiti richiesti;3. lo studente, con l'attestazione e il format del progetto formativo (allegato 1) si reca dall'avvocato prescelto per la redazione dello stesso progetto, nel quale si avrà cura di prevedere un inizio che sia successivo all'iscrizione dello studente al Registro dei Praticanti;4. lo studente, con il progetto formativo compilato e firmato, presenta istanza al Consiglio dell'Ordine per l'iscrizione al Registro dei Praticanti;5. lo studente viene iscritto e inizia la pratica.DURATAIl tirocinio può essere svolto per non più di sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato.RICONOSCIMENTO ATTIVITA’ E ASSEGNAZIONE CREDITIAl termine del periodo di tirocinio, il Consiglio dell’Ordine presso il quale lo stesso è compiuto rilascia il relativo certificato.Sulla base di tale attestazione, lo studente avrà diritto all’acquisizione, in carriera, dei CFU richiesti nell’istanza di riconoscimento crediti (allegato 2), fino ad un massimo di 13 CFU. Modulistica Convenzione Uniss Consiglio notarile Sassari Richiesta riconoscimento crediti formativi Istanza al Consiglio di Dipartimento Progetto formativo Browse Bandi di tirocinio Semestre anticipato di tirocinio per l'accesso alla professione forense Semestre anticipato di tirocinio per l'accesso alla professione notarile