Cultori
Regolamento didattico dei corsi di studio del Dipartimento di Giurisprudenza.
Art. 15. Cultori della materia
1. I cultori della materia sono esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale docente, che abbiano acquisito nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico, documentate esperienze ovvero peculiari competenze. Essi devono essere in possesso di laurea magistrale (o specialistica) o di laurea conseguita ai sensi della normativa previgente all'applicazione del DM 509/99 e sono nominati dal Direttore del Dipartimento su richiesta del titolare dell'insegnamento. Il Consiglio di Dipartimento delibera sulla richiesta, corredata da un curriculum documentato dell'interessato, dal quale risulti l'acquisizione di esperienze e competenze coerenti con tale titolo.
2. Il riconoscimento del titolo di "cultore" ha validità per un triennio accademico, ferma restando la possibilità di revoca con motivata delibera del Consiglio di Dipartimento. Il cultore può fare uso di tale titolo esclusivamente nel periodo di attribuzione e con l'indicazione della disciplina e del settore scientifico-disciplinare in cui è stato conferito. Le relative certificazioni sono rilasciate dal Direttore in base alle attestazioni presentate dal titolare della disciplina. Alla scadenza del triennio è consentito il rinnovo, previa dimostrazione della continuità dell'impegno scientifico.
3. I nominativi dei cultori della materia figurano in un elenco tenuto dal Direttore del Dipartimento e pubblicato sul sito.