Il Consiglio di Dipartimento
(Art. 12 dell’Atto costitutivo del Dipartimento di Giuriprudenza)
Consiglio del Dipartimento
Il Consiglio del Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento.
In particolare, il Consiglio del Dipartimento:
a) delibera sull’impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature assegnate al Dipartimento;
b) approva, su proposta del Direttore, i documenti di programmazione e di rendicontazione;
c) adotta i regolamenti del Dipartimento, delle eventuali strutture di raccordo, della Scuola di Dottorato di ricerca e delle Scuole di specializzazione;
d) adotta il piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica;
e) richiede l’attivazione delle procedure per il reclutamento dei docenti e ne propone la chiamata;
f) approva il piano dell’offerta formativa e la richiesta di istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio;
g) attribuisce le responsabilità didattiche ai docenti e delibera sulla copertura degli insegnamenti attivati;
h) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività di ricerca e di didattica;
i) approva le relazioni triennali dei docenti sull’attività scientifica e didattica;
l) esprime parere sulle richieste di congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica presentate dai docenti afferenti;
m) promuove l’internazionalizzazione della ricerca scientifica e dell’offerta formativa;
n) approva i programmi di ricerca interdipartimentali, sulla base di accordi tra i Dipartimenti interessati;
o) trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione sull’attività svolta;
p) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
Fanno parte del Consiglio del Dipartimento:
a) il Direttore del Dipartimento;
b) i docenti afferenti al Dipartimento: professori ordinari; professori associati; ricercatori universitari; ricercatori a tempo determinato;
c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento, in proporzione di uno ogni venti docenti: 1 e 2;
d) un rappresentante dei docenti a contratto, che resta in carica per un anno accademico, eletto dalla rispettiva componente;
e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca, che resta in carica per un anno, eletto dalla rispettiva componente;
f) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca, in misura pari al 15 per cento dei suoi componenti, i quali restano in carica per due anni;
g) il Responsabile amministrativo del Dipartimento, con voto consultivo.
Il Consiglio del Dipartimento è convocato per iniziativa del Direttore o di un terzo dei suoi componenti. La convocazione e l'ordine del giorno dell'adunanza sono comunicati di norma almeno sette giorni prima della riunione.
Le deliberazioni del Consiglio del Dipartimento sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto, senza calcolare gli assenti giustificati, e se sono approvate dalla maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi per i quali è prevista una maggioranza speciali.