Dipartimento di Giurisprudenza

Estudio General y Universidad Primaria Turritana A.D. 1632
Università degli Studi di Sassari

Giuseppe Capograssi

Professore di Filosofia del diritto nella Facoltà di Giurisprudenza.

Giuseppe Capograssi nasce a Sulmona il 21 marzo 1889. A Macerata frequenta il ginnasio-liceo e a Roma l’università, la facoltà di Giurisprudenza presso la quale si laurea nel 1911 discutendo con Vittorio Emanuele Orlando una tesi dal titolo Lo Stato e la Storia. Negli anni successivi esercita la professione di avvocato e nel 1915 viene assunto come segretario del Consorzio generale dei consorzi idraulici dell’Agro Romano. Inizia intanto la collaborazione con la Rivista internazionale di filosofia del diritto diretta da Giorgio Del Vecchio. Nel 1933 vince il concorso alla cattedra di Filosofia del diritto e viene chia- mato dall’Università di Sassari. Nel 1935 si trasferisce all’Università di Macerata, dove diviene rettore. Dal 1938 al 1940 insegna Filosofia del diritto nell’Università di Padova. Nel 1950 viene chiamato dalla fa- coltà di Scienze politiche dell’Università di Roma per insegnare Dottrina dello Stato e, dal 1951, Filosofia del diritto. Dal 1948 al 1955 fa parte del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione. Nel dicembre del 1955 viene nominato, su designazione del presidente della Repubblica, giudice della Corte costituzionale. Muore a Roma il 23 aprile 1956. Figura di primo piano nel panorama della cultura cattolica del Nove- cento italiano, Capograssi si colloca e colloca la propria attività di studioso all’interno del mondo del diritto. L’esperienza giuridica è il punto di vista privilegiato da cui guardare, cogliere, interpretare e spiegare la realtà. Ma questa prospettiva, lungi dal chiudere l’oriz- zonte della ricerca capograssiana, lo apre e lo estende oltre le colonne d’Ercole del diritto in senso stretto. Non è un caso che l’intera riflessione di Capograssi sulla società ruoti insistentemente su tre categorie concettuali che sono tipiche, anche se non esclusive, della filosofia politica: lo Stato, l’autorità, l’individuo. Sullo Stato l’attenzione di Capograssi, più che ricorrente, è costante e, nel corso degli anni, ininterrotta. Occupandosi dello Stato, Ca- pograssi si occupa, ovviamente, anche del potere. Non, però, del nudo potere, il potere di fatto, la forza bruta. A lui interessa soprat- tutto una forma specifica di potere: il potere legittimo o autorità. A differenza di Machiavelli e anche di Kelsen, che del potere colgono – l’uno esclusivamente, l’altro prevalentemente – il principio d’effettività, Capograssi si occupa del principio di legittimità, cui è corre- lato il tema dell’obbligo politico, il dovere di ubbidire al potere considerato legittimo. Il problema sul quale concentra l’attenzione è, dunque, quello del fondamento del potere dello Stato. La preoccupazione che lo guida è quella di evitare che la forza si fondi sulla for- za, che il potere dello Stato sia ridotto a mera coercizione o a esercizio di pura violenza. Il terzo fondamentale elemento della filosofia politica di Capograssi è la categoria di individuo. Termine chiave del lessico capogras- siano, più che “uomo” o “persona” o “soggetto” – parole più generiche e meno compromettenti – l’individuo, il singolo e empirico indi- viduo, dotato di volontà e ragione, è il centro del mondo, il vero pivot dell’esperienza comune, il protagonista e l’artefice della storia passata e della storia futura (Analisi dell’esperienza comune, ora in Opere, vol. II, pp. 6, 8). Ma quest’individuo, nell’età contempora- nea, rischia seriamente di “disindividualizzarsi”, di perdere la propria identità costitutiva, la propria irripetibilità, rischia di diventare uguale, fungibile, l’individuo-numero dell’organizzazione del lavoro in fab- brica odei campi di battaglia e di concentramento (Incertezze sull’individuo, ora in Opere, vol. V, pp. 443-459). Questi tre cardini della filosofia politica capograssiana – lo Stato, il potere legittimo e l’indivi- duo – sono anche i tre cardini del giusnaturalismo contrattualistico, la filosofia politica che, nel corso del XVII e XVIII secolo, osa contestare la consolidata tradizione aristotelico-tomista sull’origine dello Stato, collocandosi così, con questa profonda coupure storica, all’origine della modernità e della secolarizzazione della politica. Alle teorie paternalistiche della natura divina e discendente della sovranità, il contrattualismo moderno oppone la tesi della natura ascendente e convenzionale del potere politico. Nelle Riflessioni sull’autorità e la sua crisi (ora in Opere, vol. I, pp. 214-215) si chiede «come e perché l’autorità ha forza di obbligare gli uomini? e trova la risposta nella “scuola del diritto naturale”, che “nella volontà dell’individuo ripone la ragione e il valore dell’autorità». La risposta è che «l’uomo ubbidisce al comando perché egli stesso ha voluto il comando e vuole l’obbedienza». Difficile trovare parole più chiare e nette per riconoscere l’istanza di fondo su cui si regge l’impianto teorico del giusnaturalismo contrattualistico. Nel campo specifico della Filosofia del diritto spicca la celebre trilogia degli anni Trenta del secolo scorso: Analisi dell’esperienza comune (1930), Studi sull’esperienza giuridica (1932), Il Problema della scienza del diritto (1937) (ora in Opere, vol. II). In questo periodo Capograssi matura una propria concezione dello Stato e del diritto, orientando, in particolare, la ricerca in opposizione al po- sitivismo giuridico (e i suoi principali corollari: le teorie formalistiche e normativistiche) e, soprattutto, contro quella che era ritenuta la sua principale conseguenza (o peggior degenerazione): lo statuali- smo, ossia la riduzione del diritto a diritto posto dallo Stato. Di questo filone della ricerca uno dei contributi più significativi è forse offerto da un breve saggio (14 pagine in tutto), elaborato verosimilmente durante la sua permanenza nell’ateneo turritano, che appare per la prima volta nel 1936 su Studi sassaresi col titolo “Alcune osservazioni sopra la molteplicità degli ordinamenti giuridici” e viene ripubblica- to, in parte riveduto ed ampliato, nel 1939 nella Rivista internazionale di filosofia del diritto col titolo “Note sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici” (ora in Opere, vol. IV, pp. 181-221). La concezione del diritto di Capograssi è, dunque, costruita intorno ad un’ipotesi di carattere metafisico-religioso: l’esistenza, al di là e al di fuori della realtà storica e empirica, di una struttura ontologica trascendente che gli uomini nel momento in cui si associano – e, dunque, producono l’esperienza giuridica – scoprono, riconoscono ed inverano. Rilevante, soprattutto, l’idea portante che il pluralismo giuridico si risolva in una sorta di “gerarchia qualitativa” degli ordinamenti: l’ordinamento sottoposto allo Stato, l’ordinamento statuale, l’ordinamento internazionale, l’ordinamento delle chiese. Rispettare il pluralismo equivale dunque a rispettare la diversità costitutiva del mondo del diritto. Questo principio viene irrimediabilmente leso se il partito si fa Stato, se lo Stato diventa totalitario, rispetto ai rapporti interni, o imperiali- sta, rispetto ai rapporti esterni, se lo Stato si fa Chiesa o la Chiesa sostituisce, come nelle teocrazie, lo Stato. Letta in quest’ottica, e a prescindere dai presupposti e dagli approdi metafisico-religiosi, la concezione di Capograssi rivela un indubbio valore politico-ideale: si propone come antidoto contro le ideologie della privatizzazione dello Stato, della statalizzazione della società, della temporalizzazione della Chiesa, dell’imperializzazione del mondo. Un discorso tuttora attuale e ancor più significativo, se si pone mente ai tempi in cui fu elaborato. Tratto da Virgilio Mura, in Storia dell'Università di Sassari, a cura di Antonello Mattone.

Tratto da Virgilio Mura, in Storia dell'Università di Sassari, a cura di Antonello Mattone.