Dipartimento di Giurisprudenza

Estudio General y Universidad Primaria Turritana A.D. 1632
Università degli Studi di Sassari

Domenico Alberto Azuni

Domenico Alberto Azuni nacque a Sassari il 3 agosto 1749, e quivi si addottorò in Giurisprudenza il 29 gennaio 1772. Esercitò l'avvocatura dapprima a Sassari, e poi, per tre anni, a Torino, sino a quando, nel 1777, fu chiamato a far parte dell'ufficio generale delle Finanze, nel quale salì sino al grado di vice intendente generale con sede a Nizza (23 maggio 1780). L'8 novembre 1782 fu elevato alla carica di giudice del Consolato di commercio di Nizza, ufficio che gli permise di approfondire lo studio del diritto commerciale. Frutto di questi studi fu il Dizionario universale ragionato della giurisprudenza mercantile, pubblicato a Nizza in quattro tomi dal 1786 al 1788, opera che gli diede tale rinomanza da esser fatto senatore dal re di Sardegna Vittorio Ame- deo III (1789) ed avere l'incarico di redigere per il governo sabaudo un codice di legislazione marittima: questo progetto, però, non fu mai attuato a causa degli avvenimenti politici che portarono al- la occupazione francese di Nizza nel 1792. Rifugiatosi a Torino, Azuni fu costretto a trasferirsi a Firenze, Trieste, Venezia e altre città, per sfuggire alle accuse di giacobinismo, per le quali ebbe confiscati i beni. Negli anni che trascorse in esilio attese alla stesura di un Sistema universale dei principi del diritto marittimo dell'Europa, che poté pubblicare a Firenze in due tomi nel 1795- 1796 (pubblicata anche a New York, 1806 e tradotta in francese con rifacimenti e con il titolo Droit maritime de l'Europe). Que- st'opera fu molto apprezzata nel mondo scientifico dell'epoca, e l'Autore assurse a tanta rinomanza da vedersi affidata dal go- verno francese la redazione della parte marittima del Code de commerce napoleonico (1800). Trasferitosi in Francia, visse a Pa- rigi e assunse la cittadinanza francese. Entrato sempre più nei favori del governo francese, il 4 giugno 1807 fu nominato presi- dente del Tribunale di appello di Genova (carica che continuò ad occupare anche dopo il riordinamento dei tribunali del 1811, con il titolo di presidente della Camera della Compagnia), e, per elezione popolare, rappresentò questa città nel Corpo legislativo (1808). Nel 1810 fu nominato cavaliere dell'impero. Con l'occupazione inglese di Genova (1814), Azuni si ritirò a vita privata, ma si- no al 1818, anno in cui Vittorio Emanuele I lo nominò giudice del Consolato del commercio di Cagliari, e, successivamente - con- servando il titolo di senatore - preside della biblioteca della reale università cagliaritana, carica che ricoprì sino alla morte avve- nuta a Cagliari il 23 gennaio 1827. Il Dizionario universale ragionato della giurisprudenza mercantile è, come dice l'Autore, "una raccolta di tutte le leggi, usi, costumi, ordinanze e decisioni di tutte le piazze commercianti d'Europa... emanate sopra ogni mate- ria di traffico, di marina e di cambio". Precedenti illustri di opere siffatte se ne erano avute, ma nessuna portava l'impronta nuo- va del Dizionario di Azuni, consistente nell'avere egli ripensato e svolto soltanto dall'angolo visuale del giurista la vasta e non fa- cile materia. In particolare, l'opera fu scritta per rinnovare e sfoltire da una congerie di notizie, non pertinenti alla pratica delle piazze commerciali europee, il Dizionario del commercio di G. Savary (ultima edizione: Copenaghen 1755), e per trattare anche della legislazione marittima d'Europa, a differenza del Savary che prendeva in esame soltanto quella francese. Ne risultò un grande reper- torio aggiornatissimo, e informatissimo sulla legislazione, usi, dottrina e giurisprudenza di tutta l'Europa. Il Sistema universale dei principi del diritto marittimo dell'Europa rappresenta una trattazione sistematica di quel ramo del diritto pubblico riguardante, secondo l'espressione di Azuni, "la estensio- ne della potestà legislativa sui mari aggiacenti alle sponde territoriali, la legislazione delle nazioni commercianti antiche e moderne, i diritti di un popolo belligerante, quelli di un neutrale in tempo di guerra, le prede marittime, la loro aggiudicazione ecc.", che egli esamina alla luce del "diritto delle genti universale", il quale altro non è se non "il diritto della natura applicato agli affari della nazio- ne". Nel primo tomo di quest'opera l'Autore traccia, tra l'altro, una storia della legislazione marittima dall'antichità ai tempi moderni, mentre il secondo costituisce una trattazione dogmatica del di- ritto internazionale marittimo europeo. A giusto titolo quest'opera può essere considerata come quella di maggior rilievo di Azuni, sia perché essa è tra le prime che la scienza giuridica italiana ve- niva dedicando a questo argomento, sia per la grande dottrina e sensibilità che Azuni mostra per i delicati problemi che sollevava la guerra marittima riguardo ai diritti e ai doveri delle potenze bel- ligeranti e delle potenze neutrali. Molte le opere minori di Azuni, fra cui numerose manoscritte. Le principali apparse a stampa sono: Essai sur l'histoire géographique, politique et naturelle du royaume de Sardaigne, Paris an VII [1797-98]; Dissertazione sull'origine della bussola nautica, Venezia 1797, per sostenere che la bussola fu sconosciuta ai popoli orientali e che i Francesi la usaro- no per primi durante le crociate; Origine et progrès du droit et de la législation maritime avec des observations sur le Consulat de la mer, Paris 1810, per rivendicare a Pisa l'origine di questo im- portante testo della legislazione marittima medievale; e, infine, Recherches pour servir à l'histoire de la piraterie avec un précis des moyens propres à l'extirpation des pirates barbaresques, Gè- nes 1816, e Système universel des armemens en course et des corsaires en tems de guerre, suivi d'un Précis des moyens propres à diminuer les dangers de la navigation des neutres, Génes 1817, opere entrambe che si riallacciano alle concezioni di diritto marittimo internazionale di Azuni. La prima è dettata dalla necessità contingente di eliminare la pirateria esercitata nel Mediterraneo da- gli stati barbareschi, e la seconda tende ad un regolamento giuridico della guerra di corsa e a rendere più sicura la libera navigazione dei neutrali in tempo di guerra.

tratto da Filippo Liotta, in Dizionario biografico degli Italiani